Cinture di sicurezza sulle 500

Tutti i proprietari di veicoli immatricolati prima del 1976 non sono obbligati all’installazione e, conseguentemente, all’uso dei sistemi di ritenuta. Allo stesso modo, non sono soggetti ad alcun obbligo coloro che hanno veicoli immatricolati dopo il 1976 ma sulla base di omologazioni antecedenti il 1976 e sui veicoli non siano presenti gli appositi punti di attacco sin dall’origine.

Cinture di sicurezza su auto d’epoca

La circolare del 22/6/2000 emanata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri conferma che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15/6/1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate nella Direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE) o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture”, entrato in vigore in Italia il 15/6/1976 (circolare D.G. n. 76/77 del 9/12/1977.

Trasporto dei bambini

Circa il trasporto di bambini sul sedile posteriore di autovetture prive di cinture di sicurezza, dunque senza la possibilità di fare uso di sistemi di ritenuta, ai sensi dell’art.172 c.d.s. tale trasporto è lecito, a condizione che i bambini abbiano raggiunto i tre anni di età. Pertanto i bambini possono prendere posto sul sedile posteriore della Fiat 500, mentre potranno utilizzare quello anteriore lato passeggero solo al raggiungimento della statura di cm 150.

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Circolare del Ministero dei Trasporti

Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1

[ssba]